Sospensione e ripresa dell’esecuzione del contratto: quando sono ammesse
Interruzione temporanea dell’esecuzione del contratto, disposta dalla S.A. per cause di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o altre circostanze impeditive non imputabili all’esecutore. Deve essere verbalizzata e comunicata tempestivamente. La ripresa dei lavori o delle prestazioni è analogamente formalizzata con apposito verbale. I periodi di sospensione legittima non computano ai fini dei termini contrattuali.
📋 D.Lgs. 36/2023, art. 121

